IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Sciogliendo la riserva;
   Premesso che il pubblico ministero in sede ha chiesto  in  data  30
 maggio  1995  di procedersi con incidente probatorio a perizia medico
 legale allo scopo  di  accertare,  attraverso  prelievo  ematico  nei
 confronti dell'indagato e di altre persone appartenenti al suo nucleo
 familiare,  l'eventuale identita' dei polimorfismi genetici emergenti
 dagli effettuandi prelievi  con  quelli  presenti  ed  accertati  nel
 materiale ematico rinvenuto sulla statua raffiguarante la Madonna;
     che  in  data  15  giugno  1995  questo  giudice  per le indagini
 preliminari ammetteva l'incidente probatorio richiesto, riservando di
 valutare in  prosieguo,  a  fronte  di  un  eventuale  diniego  degli
 interessati  (gia'  peraltro  manifestato  al pubblico ministero), la
 possibilita' di disporre coattivamente il prelievo ematico;
     che all'udienza del 4 luglio 1995, a fronte di numerose eccezioni
 della difesa dell'indagato, il giudice per  le  indagini  preliminari
 confermava  l'ammissibilita'  dell'incidente probatorio rigettando le
 eccezioni proposte  e  fissando  per  il  conferimento  dell'incarico
 peritale l'udienza del 3 ottobre 1995;
     che a tale ultima udienza, presente l'indagato che ha manifestato
 la  volonta'  di  non sottoporsi al prelievo ematico ed ha comunicato
 che tale e' anche l'intendimento dei parenti richiesti  del  medesimo
 accertamento,  il  difensore  ha reiterato parte delle questioni gia'
 sollevate alla precedente udienza ed ha in particolare contestato che
 il  giudice  possa  imporre  coattivamente   il   prelievo   emativo,
 prospettando  contestualmente  dubbi di costituzionalita' delle norme
 processuali, in  specie  degli  artt.  131  e  378  c.p.p.,  ove  una
 interpretazione  estensiva  delle stesse consentisse di ricomprendere
 nei poteri  del  giudice  quello  di  disporre  il  prelievo  ematico
 coattivo.
   La  reiterazione  delle  questioni  afferenti l'ammissibilita' e la
 fondatezza della  richiesta  di  incidente  probatorio  non  e'  piu'
 consentita  in questa sede, attesa la puntuale disposizione dell'art.
 401, quarto comma c.p.p. che vieta la trattazione e la  pronuncia  di
 nuovi provvedimenti sulle anzidette questioni.
   Appare invece rilevante e non manifestamente infondata la questione
 di  illegittimita'  costituzionale sollevata, sia pure, per quanto si
 dira' in seguito, in relazione a norme processuali diverse da  quelle
 indicate dal difensore.
   La  questione,  gia' proposta nel lontano 1978 con riferimento agli
 artt. 146, 314 e 317 c.p.p. abrogato e rigettata con sentenza n.   54
 del  1986 dalla Corte costituzionale, merita di essere riproposta nel
 mutuato assetto normativo processuale e nel clima di sempre crescente
 attenzione  per  la  difesa  delle  liberta'  individuali,  sia   con
 riferimento  all'art.  13,  secondo comma, Cost., sia con riferimento
 all'art. 3 Cost.
   Va premesso che il mezzo di prova di cui si  chiede  l'espletamento
 anche  in  assenza  della  necessaria adesione e disponibilita' delle
 persone  interessate,  comporta  inevitabilmente   l'uso   di   mezzi
 coercitivi  che impongono la privazione della liberta' personale e la
 sottoposizione del soggetto ad accertamenti invasivi del suo corpo.
   e' altresi'  indubbio  che  l'attivita'  richiesta  costituisca  un
 segmento  dell'attivita'  di  indagine  commessa  al  perito  essendo
 necessaria  e  propedeutica    alla  comparazione  dei   polimorfismi
 genetici  sulla  quale  dovra' conclusivamente esprimersi il perito e
 che  la  possibilita'  di  disporre  coattivamente  gli  accertamenti
 richiesti  rientri  nell'ambito dei poteri assegnati al giudice dalla
 norme del c.p.p. sulla perizia (artt.  220  e  segg.).  Invero,  tali
 poteri  non  possono rinvenirsi ne' nell'art. 131 c.p.p., che attiene
 all'uso di poteri coercitivi per la sicurezza e l'ordine  degli  atti
 da  compiersi  (riconosciuti,  del resto, anche al pubblico ministero
 dall'art. 378  c.p.p.),  ne'  nell'art.    245  c.p.p.,  che  attiene
 all'ispezione,  consistente in una mera osservazione, constatazione o
 rilevazione di dati. La stessa Corte costituzionale, con la  sentenza
 citata,  ha  legittimato  il  prelievo  ematico coattivo sussumendolo
 nell'ambito  dei  poteri  derivanti  dalle  norme  processuali  sulla
 perizia.
   Fatta   questa   premessa,  deve  pero'  osservarsi  che  la  norma
 processuale consente in modo del tutto generico  la  possibilita'  di
 emettere un provvedimento coattivo per assicurare il compimento della
 perizia  (art.  224,  secondo  comma,  c.p.p.: "... da' gli opportuni
 provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte  all'esame
 del  perito.    Adotta  tutti  gli altri provvedimenti che si rendono
 necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali"), senza  alcuna
 concreta precisazione circa la natura e la possibilita' di estensione
 della coazione.
   Per contro, la norma costituzionale, riconoscendo la inviolabilita'
 della  liberta'  personale,  non  consente  restrizione  alcuna della
 stessa se non per atto motivato della  autorita'  giudiziaria  e  nei
 soli casi e modi previsti dalla legge.
   La previsione di "modi e casi" implica ad avviso del giudicante una
 sorta   di  tipizzazione  delle  possibilita'  di  restrizione  della
 liberta' personale, in netto contrasto  con  la  genericita'  cui  e'
 improntata la richiamata norma processuale.
   D'altra  parte,  il  nuovo  codice  di  procedura penale, facendosi
 interprete  di  una   attenzione   sociale   sempre   maggiore   alle
 disposizioni  in  qualche misura incidenti sulla liberta', intesa nei
 suo  vari  aspetti,  e  dando   compiuta   espressione   alla   norma
 costituzionale  sopra  richiamata,  ha  curato  in  modo  analitico e
 scrupoloso il tema della liberta' personale dell'indagato, prevedendo
 tutta una serie di restrizioni ai poteri della  polizia  giudiziaria,
 del  pubblico  ministero  e dello stesso giudice, graduando l'entita'
 delle  misure  restrittive  in  relazione  alla situazione concreta e
 riservandole solo a fattispecie di reato di una certa gravita'.
   Il codice di rito, anche per la finalita' di carattere  probatorio,
 limita notevolmente i poteri di intervento dell'autorita' giudiziaria
 sia  per quanto riguarda la liberta' personale (cfr. attuale art. 274
 lett. A), c.p.p.), sia per quanto attiene ad altri  beni  individuali
 costituzionalmente  protetti,  quali  il  domicilio,  richiedendo  la
 sussistenza quanto meno di elementi di  sospetto,  o  la  liberta'  e
 segretezza   della   corrispondenza   e   di   ogni  altra  forma  di
 comunicazione,  richiedendo  la  sussistenza  di  gravi   indizi   di
 colpevolezza  e  riservando la possibilita' di intrusione nella sfera
 di intimita' del soggetto a reati di particolare gravita'.
   Sembra pertanto potersi affermare  come,  anche  sotto  il  profilo
 della  disparita'  di trattamento, il riconoscimento al giudice di un
 indiscriminato potere di sottoporre coattivamente l'indagato o  anche
 persone  estranee all'imputazione a prelievi ematici o ad altre forme
 di   accertamenti   medici    di    carattere    invasivo,    secondo
 l'interpretazione data dalla stessa Corte costituzionale al contenuto
 delle   disposizioni   processuali  penali  concernenti  la  perizia,
 contrasti con l'assetto normativo complessivo che il  legislatore  ha
 attuato in tema di liberta' personale con la novella del 1989.
   La  questione,  oltre  che  non  manifestamente  infondata,  appare
 ovviamente  rilevante  essendo  decisiva  ai  fini  dell'espletamento
 dell'incidente probatorio.