IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Sciogliendo la riserva; Premesso che il pubblico ministero in sede ha chiesto in data 30 maggio 1995 di procedersi con incidente probatorio a perizia medico legale allo scopo di accertare, attraverso prelievo ematico nei confronti dell'indagato e di altre persone appartenenti al suo nucleo familiare, l'eventuale identita' dei polimorfismi genetici emergenti dagli effettuandi prelievi con quelli presenti ed accertati nel materiale ematico rinvenuto sulla statua raffiguarante la Madonna; che in data 15 giugno 1995 questo giudice per le indagini preliminari ammetteva l'incidente probatorio richiesto, riservando di valutare in prosieguo, a fronte di un eventuale diniego degli interessati (gia' peraltro manifestato al pubblico ministero), la possibilita' di disporre coattivamente il prelievo ematico; che all'udienza del 4 luglio 1995, a fronte di numerose eccezioni della difesa dell'indagato, il giudice per le indagini preliminari confermava l'ammissibilita' dell'incidente probatorio rigettando le eccezioni proposte e fissando per il conferimento dell'incarico peritale l'udienza del 3 ottobre 1995; che a tale ultima udienza, presente l'indagato che ha manifestato la volonta' di non sottoporsi al prelievo ematico ed ha comunicato che tale e' anche l'intendimento dei parenti richiesti del medesimo accertamento, il difensore ha reiterato parte delle questioni gia' sollevate alla precedente udienza ed ha in particolare contestato che il giudice possa imporre coattivamente il prelievo emativo, prospettando contestualmente dubbi di costituzionalita' delle norme processuali, in specie degli artt. 131 e 378 c.p.p., ove una interpretazione estensiva delle stesse consentisse di ricomprendere nei poteri del giudice quello di disporre il prelievo ematico coattivo. La reiterazione delle questioni afferenti l'ammissibilita' e la fondatezza della richiesta di incidente probatorio non e' piu' consentita in questa sede, attesa la puntuale disposizione dell'art. 401, quarto comma c.p.p. che vieta la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti sulle anzidette questioni. Appare invece rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale sollevata, sia pure, per quanto si dira' in seguito, in relazione a norme processuali diverse da quelle indicate dal difensore. La questione, gia' proposta nel lontano 1978 con riferimento agli artt. 146, 314 e 317 c.p.p. abrogato e rigettata con sentenza n. 54 del 1986 dalla Corte costituzionale, merita di essere riproposta nel mutuato assetto normativo processuale e nel clima di sempre crescente attenzione per la difesa delle liberta' individuali, sia con riferimento all'art. 13, secondo comma, Cost., sia con riferimento all'art. 3 Cost. Va premesso che il mezzo di prova di cui si chiede l'espletamento anche in assenza della necessaria adesione e disponibilita' delle persone interessate, comporta inevitabilmente l'uso di mezzi coercitivi che impongono la privazione della liberta' personale e la sottoposizione del soggetto ad accertamenti invasivi del suo corpo. e' altresi' indubbio che l'attivita' richiesta costituisca un segmento dell'attivita' di indagine commessa al perito essendo necessaria e propedeutica alla comparazione dei polimorfismi genetici sulla quale dovra' conclusivamente esprimersi il perito e che la possibilita' di disporre coattivamente gli accertamenti richiesti rientri nell'ambito dei poteri assegnati al giudice dalla norme del c.p.p. sulla perizia (artt. 220 e segg.). Invero, tali poteri non possono rinvenirsi ne' nell'art. 131 c.p.p., che attiene all'uso di poteri coercitivi per la sicurezza e l'ordine degli atti da compiersi (riconosciuti, del resto, anche al pubblico ministero dall'art. 378 c.p.p.), ne' nell'art. 245 c.p.p., che attiene all'ispezione, consistente in una mera osservazione, constatazione o rilevazione di dati. La stessa Corte costituzionale, con la sentenza citata, ha legittimato il prelievo ematico coattivo sussumendolo nell'ambito dei poteri derivanti dalle norme processuali sulla perizia. Fatta questa premessa, deve pero' osservarsi che la norma processuale consente in modo del tutto generico la possibilita' di emettere un provvedimento coattivo per assicurare il compimento della perizia (art. 224, secondo comma, c.p.p.: "... da' gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali"), senza alcuna concreta precisazione circa la natura e la possibilita' di estensione della coazione. Per contro, la norma costituzionale, riconoscendo la inviolabilita' della liberta' personale, non consente restrizione alcuna della stessa se non per atto motivato della autorita' giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. La previsione di "modi e casi" implica ad avviso del giudicante una sorta di tipizzazione delle possibilita' di restrizione della liberta' personale, in netto contrasto con la genericita' cui e' improntata la richiamata norma processuale. D'altra parte, il nuovo codice di procedura penale, facendosi interprete di una attenzione sociale sempre maggiore alle disposizioni in qualche misura incidenti sulla liberta', intesa nei suo vari aspetti, e dando compiuta espressione alla norma costituzionale sopra richiamata, ha curato in modo analitico e scrupoloso il tema della liberta' personale dell'indagato, prevedendo tutta una serie di restrizioni ai poteri della polizia giudiziaria, del pubblico ministero e dello stesso giudice, graduando l'entita' delle misure restrittive in relazione alla situazione concreta e riservandole solo a fattispecie di reato di una certa gravita'. Il codice di rito, anche per la finalita' di carattere probatorio, limita notevolmente i poteri di intervento dell'autorita' giudiziaria sia per quanto riguarda la liberta' personale (cfr. attuale art. 274 lett. A), c.p.p.), sia per quanto attiene ad altri beni individuali costituzionalmente protetti, quali il domicilio, richiedendo la sussistenza quanto meno di elementi di sospetto, o la liberta' e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, richiedendo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e riservando la possibilita' di intrusione nella sfera di intimita' del soggetto a reati di particolare gravita'. Sembra pertanto potersi affermare come, anche sotto il profilo della disparita' di trattamento, il riconoscimento al giudice di un indiscriminato potere di sottoporre coattivamente l'indagato o anche persone estranee all'imputazione a prelievi ematici o ad altre forme di accertamenti medici di carattere invasivo, secondo l'interpretazione data dalla stessa Corte costituzionale al contenuto delle disposizioni processuali penali concernenti la perizia, contrasti con l'assetto normativo complessivo che il legislatore ha attuato in tema di liberta' personale con la novella del 1989. La questione, oltre che non manifestamente infondata, appare ovviamente rilevante essendo decisiva ai fini dell'espletamento dell'incidente probatorio.